Art. 29.
(Scuole di formazione e corsi
di aggiornamento professionale).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 sono istituite apposite scuole e sono previsti i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti.
      2. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri

 

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competenti, stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.
      3. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, definisce le condizioni e i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale degli iscritti, sulla base dei quali possono essere organizzati, anche ad opera di Ordini, università, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, i relativi corsi.